"Descrizione" by Flight444 (3413 pt) | 2022-Dec-07 16:54 |
Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 | ||
5 | 10 |
Una premessa : il termine "Aroma" o "Aromi" è generico, quindi non significa che l'aroma o gli aromi inseriti siano ottenuti per via naturale, ma è un coacervo di sostanze o preparazioni, ottenuto con sistemi che vengono qui sotto indicati, quindi di derivazione chimica.
Spiegazione :
se la dizione è "Aroma naturale di.." è un prodotto di sintesi, quindi chimico, però almeno racchiude un estratto naturale dell'ingrediente a cui si riferisce.
se la dizione è "Aroma" oppure "Aromi", è un componente chimico che ricalca il gusto dell'ingrediente, ma che non ha alcuna sostanza dell'ingrediente.
Aromi: prodotti non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore. Essi sono fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi. (1)
Questo dice la normativa europea.
La legislazione UE definisce diversi tipi di aromi: aromi naturali, aromi artificiali, nonché aromi di origine vegetale o animale e aromatizzanti di affumicatura. (2)
Per « aroma » si intendono :
In Europa tutti gli stati membri sono obbligati per direttiva 88/388/CEE (3) ad adottare una particolare attenzione affinché :
a) - gli aromi non contengano una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o sostanza,
- salve eventuali deroghe previste nei criteri specifici di purezza di cui all'articolo 6, punto 2), terzo trattino gli aromi non contengano più di 3 mg/kg di arsenico, 10 mg/kg di piombo, 1 mg/kg di mercurio;
Il che, tradotto in parole semplici, vuol dire non abusare dei prodotti contenenti "aromi".
_______________________________________________________
(1) regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi alimentari.
(2) http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/flavourings.htm
(3) Direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1988 pag. 0061 - 0066.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0388:IT:HTML
Evaluate |