![]() | "Descrizione" by AColumn (9336 pt) | 2019-Jun-04 18:16 |
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Per «aromatizzante di affumicatura» s’intende un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all’articolo 3, punti 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2065/2003; (4)
In pratica è un componente chimico che ha avuto l'autorizzazione da parte della UE per essere immesso negli alimenti.
Riporto quanto scritto da Volo sugli "Aromi" e condivido pienamente :
Una premessa : il termine "Aroma" o "Aromi" è generico, quindi non significa che l'aroma o gli aromi inseriti siano ottenuti per via naturale, ma è un coacervo di sostanze o preparazioni, ottenuto con sistemi che vengono qui sotto indicati, quindi di derivazione chimica.
Aromi: prodotti non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore. Essi sono fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi. (1)
Questo dice la normativa europea.
La legislazione UE definisce diversi tipi di aromi: aromi naturali, aromi artificiali, nonché aromi di origine vegetale o animale e aromatizzanti di affumicatura. (2)
Per "aroma" o "aromi" si intendono :
In Europa tutti gli stati membri sono obbligati per direttiva 88/388/CEE (3) ad adottare una particolare attenzione affinchè :
a) - gli aromi non contengano una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o sostanza,
- salve eventuali deroghe previste nei criteri specifici di purezza di cui all'articolo 6, punto 2), terzo trattino gli aromi non contengano più di 3 mg/kg di arsenico, 10 mg/kg di piombo, 1 mg/kg di mercurio;
Il che, tradotto in parole semplici, vuol dire non abusare dei prodotti contenenti "aromi".
Bibliografia_______________________________________________
(1) REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere
utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i
regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE
(1) regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi alimentari.
(2) http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/flavourings.htm
(3) Direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1988 pag. 0061 - 0066.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0388:IT:HTML
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