"Descrizione" by Flight444 (3413 pt) | 2023-Mar-18 10:44 |
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La normativa sugli Aromi e Sostanze aromatizzanti è in continua evoluzione (1998, 2008, 2012) ed è estremamente complessa per la grande quantità di ingredienti e di procedimenti di trasformazione degli ingredienti.
Una premessa : il termine "Aroma" o "Aromi" è generico, quindi non significa che l'aroma o gli aromi inseriti siano ottenuti per via naturale, ma è un coacervo di sostanze o preparazioni, ottenuti con trasformazioni di sintesi, cioè chimica.
Spiegazione :
se la dizione è "Aroma" oppure "Aromi", è un componente chimico che ricalca il gusto dell'ingrediente, ma che può non avere alcuna sostanza dell'ingrediente.
Aromi: prodotti non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore. Essi sono fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi. (1)
Questo dice la normativa europea.
La legislazione UE definisce diversi tipi di aromi: aromi naturali, aromi artificiali, nonché aromi di origine vegetale o animale e aromatizzanti di affumicatura. (2)
Per « aroma » si intendono :
In Europa tutti gli stati membri sono obbligati per direttiva 88/388/CEE (3) ad adottare una particolare attenzione affinché :
a) - gli aromi non contengano una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o sostanza,
- salve eventuali deroghe previste nei criteri specifici di purezza di cui all'articolo 6, punto 2), terzo trattino gli aromi non contengano più di 3 mg/kg di arsenico, 10 mg/kg di piombo, 1 mg/kg di mercurio;
Il che, tradotto in parole semplici, vuol dire non abusare dei prodotti contenenti "aromi".
Se la dizione è "Aroma naturale di.." è un prodotto di sintesi, quindi chimico, però almeno racchiude un estratto naturale dell'ingrediente a cui si riferisce.
Un'ulteriore avvertenza : il regolamento UE del 2012 (4) oltre ad una serie lunghissima di limitazioni d'uso, stabilisce anche che "Le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione possono essere immesse sul mercato e utilizzate negli o sugli alimenti in attesa del loro inserimento come sostanze aromatizzanti valutate". Questa decisione però non è francamente condivisibile. Forse sarebbe più opportuno immettere sul mercato solo le sostanze con valutazione positiva, non vi pare ? Invece che ritirarle in un secondo tempo in caso di valutazione negativa.
Questa è un'ulteriore conferma che, in campo alimentare, occorre molta prudenza e soprattutto con gli Aromi o Sostanze aromatizzanti.
Bibliografia________________________________________________________________________
(1) regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi alimentari.
(2) http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/flavourings.htm
(3) Direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1988 pag. 0061 - 0066.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0388:IT:HTML
(4) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 872/2012 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre 2012
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